Il Codice dei Convitti

CONVITTO SCUOLA EX PARTIGIANI E REDUCI

MILANO

CODICE

Premessa

Il presente Codice, elaborato sulla base degli articoli dello Statuto, è stato sancito dalla XXV Assemblea Ordinaria, tenutasi nella sede della Scuola, Via Conservatorio n. 9, il giorno 5 marzo 1946 e contiene gli emendamenti approvati dalla XXVII Assemblea Ordinaria, tenutasi nella stessa sede il 3 aprile 1946. Esso ha carattere particolare e contingente. Le eventuali proposte di aggiunte e modifiche saranno sottoposte all’approvazione dell’Assemblea generale, previo esame da parte della Commissione giuridica.

Cap. I. Gli allievi

Sez. 1° – Ammissioni

Art. 1 – Periodicamente vengono indetti bandi di concorso per il numero di posti disponibili nel Convitto.

Art. 2 – Coloro che aspirano ad essere accolti nel Convitto, assieme alla domanda, devono presentare i documenti richiesti, di cui si dà l’elenco in calce.

Art. 3 – L’ammissione al Convitto è regolata da un apposito organo che è la Commissione di ammissione. Essa stabilisce una graduatoria da cui risultano i nuovi allievi ammessi, ed è composta dal Consiglio dei Professori e dal Comitato Direttivo. Essa può scindersi, per comodità di lavoro, in più commissioni.

Art. 4 – Ai colloqui di ammissione partecipano l’Ispettore dell’ANPI, il rappresentante del Ministero Assistenza Postbellica e il rappresentante del Comitato Nazionale Reduci e di altre associazioni che abbiano i loro aderenti nel Convitto in numero non inferiore a un decimo.

Art. 5 – Per i partigiani, reduci e vittime della lotta di liberazione che siano mutilati o presentino situazioni di particolare gravità, possono farsi prove d’ammissione straordinarie, anche dopo l’inizio dei corsi.

La Commissione d’ammissione, composta in tal caso dai professori del corso al quale l’esaminando ha chiesto l’ammissione, dal Preside e dal Comitato Direttivo, basandosi su criteri didattici ed in considerazione dei posti disponibili nel Convitto, può decidere l’ammissione ai vari corsi, purché lo svolgimento di questi ultimi non ne venga turbato.

A parità di merito, ai mutilati viene data la precedenza.

Sez. 2° – Gli allievi

Art. 1 – Gli allievi devono proporsi una preparazione seria e profonda a quegli esami delle Scuole Governative a cui aspirano ed a cui opportuni accertamenti orientativi li dimostrano idonei.

Art. 2 – Ogni allievo è impegnato a dedicare un’ora al giorno al buon andamento del Convitto-Scuola, ponendosi su un piano di attiva collaborazione cogli organi dirigenti.

Art. 3 – Gli allievi godono di vitto, alloggio, libri, tasse, lezioni, vestiario e cure gratuite. La misura in cui usufruiscono di queste facilitazioni varia a seconda delle singole condizioni economiche.

Art. 4 – Uno stipendio di L. 40 giornaliere pagato settimanalmente e un assegno familiare mensile oscillante intorno alle L. 2.000 per ogni persona a carico, sovviene alle necessità economiche dell’allievo. Tale assistenza viene corrisposta anche nei periodi di vacanza, nei giorni di permesso e durante le malattie.

Art. 5 – Gli allievi che sono in condizioni familiari che lo permettano, pagano una retta mensile che viene stabilita alla loro ammissione.

Art. 6 – Gli allievi sono ammessi al Convitto come:

  1. allievi interni

  2. allievi esterni

  3. allievi uditori.

Sono interni gli allievi che vivono completamente nel Convitto; sono esterni gli allievi che mangiano nel Convitto ma dormono a casa; sono uditori gli allievi che usufruiscono soltanto delle lezioni.

Tutti sono soggetti alla stessa disciplina scolastica.

Art. 7 – Gli allievi ammessi, interni ed esterni, sono considerati candidati per un periodo di un mese. In tale periodo dovranno dimostrare le attitudini e la volontà per una proficua ripresa ed un inizio fecondo degli studi.

Art. 8 – Gli allievi sono sottoposti ad una continua selezione da parte del Consiglio di classe.

Art. 9 – Gli allievi che frequentano scuole esterne sono sottoposti a un controllo continuo da parte del Preside.

Art. 10 – Gli universitari presentano un piano di studio al Preside, che ne accerterà l’esecuzione attraverso il controllo dei libretti di studio personali.

Sez. 3° – Norme per gli allievi

Art. 1 – Nelle ore in cui gli allievi non hanno lezione sono liberi di svolgere qualunque attività all’esterno o all’interno del Convitto. Il comportamento nell’ambiente del Convitto deve essere tale da non disturbare lo studio ed il riposo dei compagni.

Art. 2 – La disciplina interna del Convitto è affidata al senso di auto responsabilità di ogni allievo. Non sono adottate nella scuola le multe. Solo principio di riparazione ai danni che i singoli arrecano alla comunità è quello di chi rompe paga. Gli allievi devono correggersi e migliorare sempre più attraverso la critica reciproca e l’autocritica personale fatta pubblicamente attraverso i “Fasti e nefasti”, il “Giornale murale” e l’Assemblea.

Art. 3 – Gli allievi che non hanno compiuto il sedicesimo anno di età sono sottoposti a norme particolari. Essi sono tutelati da un allievo adulto che ne assume l’intera responsabilità sia dal punto di vista scolastico che morale. Ai tutori viene data la metà degli stipendi del tutelato perché gliela devolva di volta in volta; l’altra metà viene depositata su un libretto personale.

I suddetti allievi inferiori a 16 anni hanno la libera uscita limitata alle ore 22, salvo che non siano accompagnati dal tutore o da altri compagni adulti, col consenso del direttore.

Art. 4 – Gli allievi sono tenuti a rispettare gli orari della sveglia, di ritirata e dei pasti.

Art. 5 – La frequenza alle lezioni è obbligatoria. Le eventuali assenze devono essere giustificate al Preside.

Art. 6 – Se le assenze non sono giustificate dal Preside gli allievi non percepiscono la paga giornaliera.

Art. 7 – Agli effetti dello stipendio, tre ritardi alle lezioni equivalgono ad una assenza.

Art. 8 – L’importo dei pasti prenotati e non consumati viene addebitato agli allievi.

Cap. II. Professori ed insegnamento

Sezione 1° – Professori

Art. 1 – I professori hanno la piena responsabilità didattico-pedagogica della scuola.

Art. 2 – I professori dipendono amministrativamente dal Provveditorato agli Studi.

Art. 3 – I professori hanno diritto di usufruire gratuitamente della mensa del Convitto, consegnando alla Segreteria le tessere annonarie individuali.

Sez. 2° – Insegnamento

Art. 1 – I corsi di insegnamento sono corsi di recupero: l’attività di studio nel Convitto deve pertanto essere eccezionale.

Agli esami non devono valere titoli di guerra.

Art. 2 – I corsi tenuti nella scuola sono:

  • un corso di scuola media in un semestre,

  • un corso di scuola media in due semestri,

  • un corso di scuola professionale tipo industriale in un semestre,

  • primo biennio per ragionieri in due semestri,

  • secondo biennio per ragionieri in due semestri,

  • primo biennio per geometri in due semestri,

  • secondo biennio per geometri in due semestri,

  • un corso di maturità classica in due semestri,

  • primo biennio liceo scientifico in due semestri,

  • secondo biennio liceo scientifico in due semestri,

  • un corso di abilitazione magistrale (aggregato).

Si tengono inoltre corsi supplementari di meccanica e musica.

Cap. III. Organi della scuola

Introduzione

Come risulta dallo Statuto, gli organi della scuola sono:

  • L’Assemblea Generale

  • Il Comitato Direttivo

  • Il Comitato Promotore

  • Il Consiglio dei Professori

  • La Commissione Giudiziaria.

Sez. 1° – Assemblea

  • Costituzione

Art. 1 – L’Assemblea è uno dei principali strumenti di cui la scuola si serve per sviluppare la coscienza democratica degli allievi. Tutti gli studenti, i Professori e il personale sono convocati settimanalmente in Assemblea Ordinaria ed in Assemblea Straordinaria in occasioni eccezionali.

Art. 2 – La partecipazione all’Assemblea è obbligatoria per i convittori. Possono partecipare all’Assemblea gli ispettori dell’ANPI, del Comitato Nazionale Reduci e il rappresentante del Ministero Assistenza Postbellica.

Art. 3 – L’Assemblea è pubblica.

Art. 4 – L’Assemblea non è valida se non sono presenti almeno tre quarti dei convittori aventi diritto al voto.

Art. 5 – L’Assemblea ha funzioni legislative ed elettive (come da Statuto).

Art. 6 – L’Assemblea delibera generalmente con alzata di mano, secondo il criterio della maggioranza relativa (se vi sono proposte e controproposte) e della maggioranza assoluta (se vi sono solo proposte).

Art. 7 – Le elezioni e le votazioni di particolare gravità vengono effettuate con scheda segreta.

Art. 8 – Le proposte di emendamento al Codice e le norme emanate dal C.D., previa discussione in sede di Commissione Giuridica, vengono sancite solo una volta al mese. Per le modifiche di articoli del Codice è necessaria la maggioranza dei tre quarti dei convittori presenti aventi diritto al voto. Per le aggiunte si segue il criterio generale.

Art. 9 – Hanno diritto al voto tutti gli allievi convittori (interni ed esterni) che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che abbiano terminato il mese di candidatura, i Professori, i dipendenti dopo un mese di servizio e l’Ispettore dell’ ANPI.

Gli allievi uditori non hanno diritto al voto.

  • Svolgimento

Art. 10 – L’Assemblea si svolge secondo un ordine del giorno preventivamente compilato dal Direttore che riceve le proposte ed i quesiti degli allievi per iscritto entro il giorno precedente l’Assemblea, con la collaborazione del Presidente dell’Assemblea.

Art. 11 – L’ordine del giorno contempla di massima i seguenti punti:

  • relazione del Comitato Direttivo e discussione

  • relazione del Preside e discussione

  • proposte e quesiti vari.

Art. 12 – Dirige l’Assemblea una presidenza costituita da un presidente scelto fra gli allievi e due vice-presidenti scelti fra i professori, con funzione consultiva.

La presidenza dura in carica un mese.

Se all’Assemblea assiste un’Autorità questa può essere chiamata alla presidenza onoraria.

Art. 13 – I membri del Comitato Direttivo e i membri della Commissione

Giudiziaria non possono essere eletti alla Presidenza.

Art. 14 – Un cancelliere compila i verbali relativi allo svolgimento di ciascuna Assemblea.

Art. 15 – Il Presidente inizia l’Assemblea con la lettura dell’ordine del giorno.

Art. 16 – La relazione del Comitato Direttivo consiste in una esposizione del Direttore e dei membri del C.D. sull’attività svolta nella settimana.

Art. 17 – Durante la discussione sull’attività del C.D. ogni membro rende ragione del suo operato rispondendo alle obiezioni e quesiti rivoltigli dall’Assemblea.

Art. 18 – In ogni punto in discussione nell’Assemblea vengono aperte solo due serie di interventi.

Art. 19 – Le proposte e controproposte, dopo che il presidente abbia chiesto al relatore se intende modificare le sue mozioni, vengono messe ai voti.

Art. 20 – Un membro del C.D. non può parlare in Assemblea dell’attività del C.D. stesso se non in veste di membro del medesimo e non può portare in Assemblea una proposta che sia stata bocciata dagli altri membri del Comitato Direttivo, a meno che in ciò non vi fosse un’aperta violazione di un articolo del Codice.

Può farlo dopo aver rassegnato le sue dimissioni e che queste siano state accettate dall’Assemblea.

Art. 21 – Nessuno può fare in Assemblea proposte che non siano contemplate nell’ordine del giorno.

Art. 22 – Dopo tre richiami, il Presidente può espellere gli indisciplinati dall’Assemblea.

Art. 23 – Il Presidente presenta al C.D. la relazione scritta dei dibattiti e l’esito delle votazioni.

Art. 24 – Qualora venga interrotto dal Presidente, il relatore e l’interventore possono appellarsi all’Assemblea.

Art. 25 – Il relatore e l’interventore non hanno limitazione di tempo nelle loro esposizioni.

  • Commissione Elettorale ed elezioni

Art. 26 – Un mese prima delle elezioni del Comitato Direttivo, ogni corso (compresi gli allievi che frequentano scuole esterne e gli universitari) nomina un candidato alla Commissione Elettorale, che non faccia parte del Comitato Direttivo o della Commissione Giudiziaria. Tra questi candidati l’Assemblea elegge i sette allievi che comporranno la nuova Commissione elettorale.

Art. 27 – La Commissione elettorale dura in carica tre mesi.

Art. 28 – Entro 20 giorni dalla sua nomina, la Commissione elettorale espone una rosa di 21 candidati, allievi della scuola, anche membri del C.D. In questo numero sono compresi i sette membri della Commissione Elettorale, ed un rappresentante per ogni corso.

Art. 29 – Dopo l’elezione del C.D. la Commissione Elettorale propone una rosa di diciotto candidati (12 allievi e 6 professori) per la Commissione Giudiziaria e di sei candidati (2 allievi e 4 professori) per la Presidenza dell’Assemblea, di cui possono far parte membri della Commissione elettorale. In queste rose non possono essere posti i membri del C.D.

Art. 30 – L’Assemblea non può modificare le rose dei candidati. Può respingerle e incaricare una seconda Commissione Elettorale appositamente eletta, di compilarne altre.

Art. 31 – I membri della Commissione elettorale che entrassero a far parte del C.D. o della Commissione Giudiziaria, hanno la facoltà di proporre sostituti i quali, preventivamente accettati dagli altri membri della Commissione, devono venir sanciti dall’Assemblea.

Art. 32 – Un membro della Commissione elettorale può essere eletto alla Presidenza dell’Assemblea, senza dover essere sostituito.

Art. 33 – La Commissione Elettorale, nella scelta dei candidati che entrano nelle rose proposte, partirà dai dati obiettivi forniti dalla consultazione e valutazione comparativa delle biografie di tutti i convittori e di tutti i giudizi contenuti nella scheda personale di ciascun allievo.

Art. 34 – Nei giorni delle elezioni, l’Assemblea elegge 7 allievi dei 21 candidati per il nuovo C.D., 6 allievi e 3 professori dei 18 candidati per la nuova Commissione Giudiziaria, 1 allievo e 2 professori dei 6 proposti per la nuova Presidenza dell’Assemblea.

Art. 35 – Nessuno può rifiutare una responsabilità che gli derivi in seguito al risultato delle elezioni. I membri del C.D. uscente possono però, se rieletti, esimersi per tre mesi dalle funzioni di membro del medesimo.

Art. 36 – Nessun responsabile può considerarsi dimissionario prima che l’Assemblea sia stata messa al corrente dei motivi che l’hanno indotto a rassegnare le dimissioni e le abbia accettate.

Art. 37 – I membri uscenti di carica sono tenuti ad aggiornare i nuovi membri eletti ed a passar loro le consegne entro una settimana dalle elezioni.

Art. 38 – Gli allievi che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, o che comunque non abbiano terminato il mese di candidatura e gli uditori non possono essere eletti membri degli organi del Convitto Scuola.

Art. 39 – L’Assemblea, con una maggioranza di tre quarti dei voti, può revocare il mandato a tutti gli organi da essa eletti, quando questi non riscuotano più la sua fiducia.

Art. 40 – Qualora un membro di un organo del Convitto Scuola si mostri indegno del mandato ricevuto, gli altri membri lo invitano a rassegnare le dimissioni e ne deferiscono il caso alla Commissione Giudiziaria.

Sezione 2° – Il Comitato Direttivo

A) Costituzione

Art. 1 – Il Comitato Direttivo è costituito da sette membri, allievi della scuola, eletti dall’Assemblea.

Art. 2 – Il C.D. dura in carica tre mesi.

Art. 3 – Per motivi approvati dal C.D. i singoli suoi membri possono farsi sostituire per un periodo variabile da un sostituto. Il membro del C.D. può scegliere il sostituto, che deve però essere accettato dall’Assemblea. Qualora l’Assemblea non accetti il sostituto proposto, si procederà a regolare elezione.

Art. 4 – Ogni membro effettivo del C.D. quando entra in carica propone il suo vice con cui deve essere sempre in contatto e che, durante il suo mandato, presenzia alle riunioni del C.D. con voto consultivo, se è presente il membro effettivo, con voto deliberativo, se esso è temporaneamente assente.

Art. 5 – La lista dei membri vice è proposta dal C.D. all’Assemblea immediatamente successiva a quella che lo ha eletto. L’Assemblea può approvarla in blocco oppure modificarne solo qualche nominativo.

Art. 6 – La designazione dei vice membri del C.D. dev’essere improntata al criterio della rappresentanza di tutti i corsi.

Art. 7 – Il C.D. è responsabile nei confronti dell’Assemblea.

Art. 8 – Il Comitato Direttivo ha funzione esecutiva.

Art. 9 – Il Comitato Direttivo deve chiedere il parere dell’Assemblea per le spese di carattere straordinario.

Art. 10 – I singoli membri del C.D. settimanalmente fanno un rapporto al C.D. sul lavoro svolto dalle rispettive Commissioni, e presentano un piano di lavoro per la settimana successiva.

Art. 11 – Il C.D. presieduto dal Direttore si raduna quotidianamente per discutere e decidere i provvedimenti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Art. 12 – Hanno voce consultiva in seno al C.D. il Segretario, il medico e una allieva responsabile del lavoro femminile. Presenziano un rappresentante dell’ANPI, l’Ispettore e i vice di turno.

Tutti gli allievi possono presenziare, a turno, come uditori, alle riunioni del C.D. Sono sempre ammessi i membri della Commissione per i rapporti con gli altri Convitti.

B) Il lavoro del C.D.

1 – Branche di Lavoro

Art. 13 – I membri del C.D. si dividono il lavoro nel modo seguente:

  1. problemi didattici e pedagogici
  2. disciplina ed organizzazione interna
  3. rapporti con l’esterno
  4. rapporti coi Convitti ex partigiani e reduci
  5. finanze
  6. cultura
  7. stampa e propaganda

Art. 14 – La competenza dei singoli membri del C.D. si limita, nell’esplicazione della loro attività, alla rispettiva branca di lavoro.

Art. 15 – Nelle branche di lavoro le varie responsabilità vengono assegnate dal C.D. che si riserva di provvedere in qualunque momento ad eventuali sostituzioni. In linea di massima non può venire assegnata ad un allievo più di una responsabilità. Ogni responsabile deve avere un vice che lo sostituisca in sua assenza.

Art. 16 – I capi-corso e i capi-camera vengono designati per elezione.

Art. 17 – È compito del responsabile dei problemi didattici e pedagogici raccordarsi con il Preside per la distribuzione didattica degli orari, controllare gli orarti stessi, prendere contatti con i professori e con gli istitutori esterni, richiedere un rapporto settimanale ai responsabili dei corsi di studio e studiare i diversi problemi che possono sorgere.

Art. 18 – Dal responsabile dei problemi didattici e pedagogici dipendono:

  1. il responsabile dei corsi di studio
  2. i capi-corso
  3. il bibliotecario scolastico
  4. l’archivio
  5. il responsabile acquisto cancelleria
  6. una Commissione per le dispense e per lo studio dei libri di testo.

Art. 19 – È compito del responsabile della disciplina e organizzazione interna controllare l’ordine e lo sviluppo dell’organizzazione giornaliera, stare in contatto con il personale di servizio, seguire attentamente il comportamento di ciascun allievo e richiedere relazioni dai capi-camera e dai responsabili di settore.

Art. 20 – Dal responsabile di disciplina e organizzazione interna dipendono:

  1. il magazziniere e l’aiuto-magazziniere
  2. i capi-camera e i responsabili di settore
  3. i capi-tavola
  4. i tutori
  5. il responsabile della Brigate della Ricostruzione
  6. il responsabile del quadro recapiti
  7. la Commissione di lavoro femminile
  8. la Commissione dattilografi
  9. la Commissione aggiustatori
  1. la commissione piante e grafici
  2. la Commissione ciclostile.

Art. 21 – Il responsabile dei rapporti con l’esterno deve curare le relazioni con le scuole, con gli enti, le autorità e le persone che abbiano dei legami di interesse col Convitto.

Art. 22 – Dal responsabile dei rapporti con l’esterno dipende un’apposita Commissione.

Art. 23 – È compito del responsabile dei rapporti con gli altri Convitti tenere contatti con i Convitti sorti nelle varie città d’Italia, raccogliere le esperienze, elaborarle e trasmetterle poi ai dirigenti dei vari Convitti. Da lui dipende una Commissione di delegati regionali che hanno mansione ispettiva presso i Convitti delle rispettive regioni. È pure compito della Commissione fornire l’assistenza necessaria all’organizzazione dei Convitti in formazione. Le spese d’ispezione vengono rimborsate dall’ANPI.

Art. 24 – È compito del responsabile delle finanze stare in contatto col Ministero Ass. Postbellica e con altri eventuali enti finanziatori, lanciare appelli agli industriali, ai CLN, ai Comuni per eventuali sottoscrizioni, valutare e verificare le spese, i salari, i sussidi ecc., provvedere ai problemi inerenti al risparmio, alla Cassa Malattia, al Fondo di Solidarietà ecc. Da Lui dipende una Commissione per gli accertamenti finanziari.

Art. 25 – È compiuto del responsabile della cultura preoccuparsi di tutte le attività culturali della scuola. Egli deve organizzare le sezioni di lavoro, fare un piano di conferenze supplementari alle lezioni e suscitare l’interesse degli allievi per tutte le manifestazioni della cultura italiana e straniera.

Art. 26 – Dipendono dal responsabile della cultura:

  1. il bibliotecario culturale
  2. il responsabile delle manifestazioni culturali
  3. la sezione storica
  4. la Commissione scientifica
  5. la Commissione economica
  6. la Commissione radio-elettrotecnici
  7. la Commissione giuridica

Art. 27 – È compito del responsabile della stampa e propaganda preoccuparsi di tutti i problemi riguardanti i rapporti con gli organi di stampa e con gli organi pubblicitari, curare la collaborazione giornalistica, sviluppare negli allievi tutte quelle attività atte a rivelare lo spirito di democrazia e di costruttività che informa la scuola nuova.

Art. 28 – Dal responsabile della stampa e propaganda dipendono:

  1. la redazione del giornale murale
  2. il responsabile del bollettino mensile
  3. il responsabile dei Dies Fasti e Nefasti
  4. il responsabile della Rassegna stampa settimanale
  5. la Commissione per la collaborazione giornalistica
  6. la Commissione per le manifestazioni propagandistiche
  7. la commissione dei traduttori
  8. la sezione informativa
  9. la Commissione statistica
  1. la Commissione cronisti e fotografi.

Il Giornale Murale e Dies Fasti e Nefasti

Art. 29 – Il Giornale Murale è curato da una Redazione composta da allievi, di cui uno è Redattore capo.

Art. 30 – Il Giornale Murale è settimanale.

Art. 31 – Prima della pubblicazione il C.D. deve porre il suo visto al Giornale Murale ed al bollettino mensile ed assumersi la responsabilità politica, sociale e morale degli articoli.

Art. 32 – Tutti gli allievi possono scrivere sul Giornale Murale consegnando gli articoli alla Redazione che ne cura la pubblicazione.

Art. 33 – La Redazione del Giornale Murale è libera di scegliere gli articoli che ritiene da pubblicarsi, di scartare gli articoli che ritiene non doversi pubblicare, tenendo però sempre presente il principio che tutti hanno diritto di esprimere le proprie opinioni e di compiere le loro critiche attraverso gli organi della scuola.

Art. 34 – Qualora vengano richiesti dall’interessato, la Redazione e il C.D. devono rispettivamente render noti all’Assemblea settimanale i motivi che li hanno spinti alla censura di un articolo. Qualora l’Assemblea rifiuti questi motivi, la Redazione deve procedere alla pubblicazione dell’articolo censurato.

Art. 35 – Qualora vengano pubblicati sul Giornale Murale articoli riferentisi in modo inesatto nei riguardi di un allievo, della sua vita presente e passata, delle sue azioni o comunque delle sue affermazioni, l’interessato può fare appello alla Commissione Giudiziaria, la quale, se appurerà la falsità o la tendenziosità delle notizie pubblicate, obbligherà la redazione del Giornale Murale a pubblicare nel successivo numero dello stesso la smentita e chiarificazione dell’interessato, nella stessa posizione in cui si trovava l’articolo in causa e col medesimo rilievo.

Art. 36 – Si chiama “Dies Fasti et Nefasti” una tabella divisa in due parti di cui una riservata a fatti degni di lode e approvazione, l’altra riservata a fatti riprovevoli.

Art. 37 – Nessuno può scrivere direttamente sul Giornale Murale, sul “Contributo mensile al Codice del Convitto”, sui “Dies Fasti et Nefasti”, sulla Rassegna stampa. Qualsiasi pubblicazione deve far capo ai singoli responsabili.

C) Il Direttore

Art. 38 – I membri del C.D. e i loro vice, a turno, per una settimana, sono rispettivamente direttori e vicedirettori del Convitto scuola. Il Direttore è il diretto responsabile della vita del Convitto scuola.

Art. 39 – Al termine della settimana il Direttore uscente passa le consegne al Direttore entrante.

Art. 40 – Il Direttore cura l’esecuzione delle deliberazioni prese in seno al C.D. e risolve di volta in volta quei problemi che si pongono con immediata urgenza nel corso della giornata assumendosene ogni responsabilità.

Art. 41 – L’esecuzione di tali decisioni deve essere sancita dall’approvazione scritta sui documenti (Posta, manifesti ecc.) e dalla partecipazione diretta per quanto riguarda contatti con enti pubblici o privati importanti per il Convitto, del rappresentante ispettore dell’ANPI.

Art. 42 – Giornalmente il Direttore compila e sottoscrive un rapporto informativo in base alle deliberazioni del C.D. Il rapporto informativo è pubblicamente esposto e gli allievi devono prenderne visione.

Art. 43 – Il Direttore di settimana può farsi sostituire temporaneamente dal vice direttore o da un membro del C.D. assumendosi la responsabilità dell’operato di quest’ultimo.

Art. 44 – Alle dirette dipendenze del Direttore sta la segreteria e l’economo.

Art. 45 – Dal Direttore dipende pure l’Ispettore.

Sezione 3° – Il Comitato Promotore

Art. 1 – Il Comitato Promotore (vedi Statuto) è composto dai seguenti tre professori e tre studenti universitari:

    1. prof. Antonio Banfi, dell’Università di Milano
    2. prof.ssa Claudia Maffioli, Consultrice nazionale
    3. Prof. Luciano Raimondi, ordinario nei Licei governativi
    4. Angelo Peroni
    5. Ludovico Tulli
    6. Guido Petter

Art. 2 – Il Comitato Promotore è suscitatore di energie ed è responsabile dell’orientamento della scuola nel presente e nel futuro.

Art. 3 – Affinché le fondamentali direttive del Convitto scuola siano sempre agenti, ogni membro del C.P. designa in caso di assenza un proprio sostituto. La designazione dovrà essere preventivamente approvata da tutti i membri del C.P.

Art. 4 – I membri del Comitato Promotore hanno voce deliberativa nell’Assemblea e voce consultiva negli altri organi della scuola.

Sezione 4° – Il Consiglio dei Professori

Art. 1 – Il Consiglio dei Professori è costituito da tutti i Professori insegnanti nella scuola ed è presieduto dal Preside.

Art. 2 – Il Preside tiene il collegamento tra i diversi rami di studio ed è a contatto con gli organismi scolastici esterni. Egli discute settimanalmente coi professori il programma degli studi ed il piano delle lezioni.

Art. 3 – Il Consiglio dei Professori di ogni singolo corso si riunisce quattro volte in un semestre, alla presenza di due allievi rappresentanti del corso stesso e di un membro del C.D. per fare lo scrutinio, i cui giudizi tecnici sono completati ogni tre mesi con un giudizio di carattere psicologico. Le deficienze scolastiche degli allievi, debitamente notificate dal Consiglio dei Professori al C.D., possono determinare l’allontanamento dal Convitto scuola.

Art. 4 – Alla seduta del Consiglio dei Professori vengono discusse le osservazioni degli allievi relative all’insegnamento ed ai professori. Esse giungono al Consiglio dei Professori tramite il Comitato Direttivo, che le riceve per iscritto.

Art. 5 – È in facoltà del Preside convocare il Consiglio dei Professori in seduta plenaria, quando se ne presenti l’opportunità.

Sezione 5° – La Commissione Giudiziaria

Art. 1 – La Commissione Giudiziaria esamina le questioni sottoposte a suo giudizio e decreta le punizioni da infliggersi a chi danneggia con la propria condotta la scuola e la sua organizzazione.

Art. 2 – La Commissione, eletta ogni tre mesi dall’Assemblea, è composta da sei allievi e tre professori.

Art. 3 – La Commissione si riunisce ordinariamente ogni settimana.

Art. 4 – In caso di necessità la Commissione nomina un inquisitore con l’incarico di accertare gli estremi del caso in oggetto.

Art. 5 – Le punizioni previste sono:

  1. risarcimento di danni materiali arrecati a oggetti della scuola
  2. ammonimento semplice
  3. ammonimento solenne
  4. sospensione dalla scuola sino al prossimo concorso
  5. espulsione definitiva

Art. 6 – L’ammonimento semplice è una sanzione determinata da una mancanza lieve, in genere di carattere colposo.

Art. 7 – L’ammonimento solenne è determinato da una mancanza grave, in genere di carattere doloso.

Art. 8 – L’espulsione è conseguenza di una mancanza gravissima.

Art. 9 – Tre ammonimenti semplici valgono un ammonimento solenne. Al terzo ammonimento solenne l’allievo viene sospeso. Gli effetti di un ammonimento semplice sono annullati da un encomio semplice; gli effetti di un ammonimento solenne sono annullati da un encomio solenne.

Art. 10 – Il conferimento degli encomi è di competenza della Commissione Giudiziaria.

Art. 11 – Ogni allievo incorso in una mancanza ha il dovere di notificarla al C.D.

Art. 12 – In ogni caso, tutti gli allievi che ne avessero conoscenza sono tenuti a notificare per iscritto al C.D. la mancanza del compagno, quando questa è dannosa alla comunità. In caso contrario sono colpevoli di tacita complicità, e, come tali, passibili di provvedimenti.

Art. 13 – Il C.D. notifica normalmente ogni settimana alla Commissione Giudiziaria le inadempienze degli allievi.

Art. 14 – Il C.D. vaglia ogni mese la posizione di ogni singolo allievo e ne notifica le note di merito, per il conferimento degli encomi, alla Commissione Giudiziaria.

Art. 15 – La Commissione Giudiziaria non può infliggere punizioni prima che l’allievo in causa sia stato interrogato e abbia avuto modo di chiamare testimoni a sua difesa o di chiedere eventuali confronti.

Art. 16 – La citazione degli allievi deve avvenire tre giorni prima della riunione della Commissione.

Art. 17 – Le punizioni e gli encomi vengono registrati a cura della Commissione Giudiziaria in un apposito schedario.

Art. 18 – Le decisioni della Commissione Giudiziaria sono inappellabili. Esse vengono comunicate al Ministero Assistenza Postbellica.

Cap. IV – Linee conclusive dell’organizzazione

Sezione 1° – Condizioni delle partigiane

Art. 1 – Le ex Partigiane ammesse alla scuola hanno gli stessi diritti e doveri dei partigiani e dei reduci. Le loro varie attività si sviluppano nella commissione dfi lavoro femminile.

Sezione 2° – Fondi straordinari

Art. 1 – Settimanalmente vengono devolute da ogni allievo lire dieci ad una Cassa Malattia che serve ad incrementare l’acquisto dei medicinali.

Art. 2 – Settimanalmente vengono devolute da ogni allievo lire dieci ad un Fondo di solidarietà, allo scopo di agevolare partigiani e reduci poveri, impossibilitati ad entrare nella scuola, e rispettive famiglie.

Art. 3 – Con le entrate straordinarie si costituisce nella scuola un fondo culturale per incrementare l’acquisto di materiale culturale.

Sezione 3° – Educazione fisica

Art. 1 – L’apprendimento del nuoto è obbligatorio per gli allievi della scuola. Le varie altre iniziative sportive sono coordina teda un responsabile sportivo appoggiato dal Comitato Direttivo.

Art. 2 – Il pomeriggio di ogni sabato gli allievi si recano sgomberare per tre ore le macerie delle opere pubbliche di Milano. Tale sgombero ha carattere obbligatorio.

Sezione 4° – Licenze e permessi

Art. 1 – Nei periodi di solennità vengono concesse agli allievi brevi licenze.

Art. 2 – Permessi straordinari per motivi giustificati vengono concessi dal direttore di settimana.

Art. 3 – Una volta al mese, gli allievi che devono partire per recarsi in permesso possono venir esentati dallo sgombero delle macerie.

Art. 4 – In linea generale i permessi concessi ai responsabili non devono coincidere coi permessi concessi ai loro sostituti.

Art. 5 – Nei giorni in cui non vi sono lezioni, gli allievi sono liberi di allontanarsi dal Convitto.

Sezione 5° – Assistenza sanitaria

Art. 1 – L’organizzazione del Convitto deve realizzare la massimo cura igienica e la più efficace profilassi per tutti i convittori. Nei mesi più adatti si attueranno trasferimenti del Convitto ai monti o al mare, secondo le possibilità.

Art. 2 – L’assistenza sanitaria è affidata al medico del Convitto ed agli allievi infermieri. È compito dei medico visitare accuratamente ogni allievo ammesso con esame radioscopico, espletare la sua eventuale pratica medico-legale, visitare tutti i convittori ogni mese, curare l’igiene dei locali e l’igiene personale e stabilire delle norme igieniche che tutti gli allievi sono tenuti a eseguire. Egli compila una scheda sanitaria per ogni allievo che sarà tenuta presente alle sedute di scrutinio.

Sezione 6° – Personale

Art. 1 – Nel Convitto il personale è impiegatizio e fa capo alla segreteria. Essa devolve lo stipendio e provvede alla sua assicurazione.

Art. 2 – Detto personale è composto da:

      1. Segretario e addetti alla segreteria
      2. Economo
      3. Amministratore
      4. Portiere e bidelli
      5. Personale di pulizia
      6. Personale di cucina

Art. 3 – Le assunzioni ed i licenziamenti del personale sono di competenza del C.D. che decide in accordo con il rappresentante dell’ANPI.

Art. 4 – I bidelli e il Segretario del Preside dipendono amministrativamente dal Provveditorato agli Studi.

Sezione 7° – Scambi con l’estero

Art. 1 – Non appena se ne presenterà la possibilità, la scuola effettuerà scambi con l’estero mettendo a disposizione posti per studenti stranieri.

Documenti da presentare con la domanda di ammissione:

Atto di nascita

Certificato di residenza

Stato di famiglia

Fotografia autenticata

Certificato di rivaccinazione

Titolo di studio

Certificato di partigiano o reduce.